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Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734
 

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Cassazione Civile: ancora sulla liquidazione del danno esistenziale

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Lavoro, Sentenza 30 novembre 2009, n.25236

 

 

da www.filodiritto.com


La Corte di Cassazione ha ripercorso l'orientamento delle Sezioni Unite in materia di risarcimento del danno esistenziale, nell'ambito di un caso di grande interesse (trauma causato dall'avere improvvisamente scoperto di dover perdere il trattamento pensionistico e di dover lavorare per ulteriori dieci anni).

"Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ex purimis, Cass., SU n. 26972/2008, cit.), dal cui orientamento il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, hanno evidenziato che, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (come si verifica nel caso di specie, avendo il lavoratore, per conseguenza dell'illecita condotta perpetrata nei suoi confronti, riportato lesioni alla propria integrità psico-fisica), la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; più in particolare, sempre nella suddetta ipotesi, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato; tale pregiudizio, che può essere permanente o temporaneo (e tali circostanze devono essere tenute presenti in sede di liquidazione, mentre sono irrilevanti ai fini della risarcibilità), può inoltre sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali ed in quest'ultimo caso, tuttavia, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.

Infatti, sempre secondo le Sezioni Unite, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, ma, ove vengano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente, con la conseguenza che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei suindicati termini, sovente liquidato in percentuale del primo, cosicché, esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Parimenti possono costituire solo "voci" del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico il cosiddetto danno alla vita di relazione e i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione


Cassazione Civile: alle SU dimezzamento dei termini di costituzione nell'opposizione a DI
27-03-2011

da www.filodiritto.it  

 

Non trova pace la questione dei termini di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Sezione Terza della Cassazione ha pronunciato ordinanza interlocutoria con la quale chiede un nuovo intervento delle Sezioni Unite, non aderendo al principio di diritto da queste elaborato con Sentenza 19246/2010.

Riportiamo i passaggi più rilevanti della pronuncia:

"il Collegio rileva che il principio enunciato è estraneo al testo letterale dell'art. 645 cod. proc. civ. e ritiene che esso non trovi supporto in esigenze di carattere sistematico. In primo luogo la norma autorizza, ma non impone, la riduzione del termine di comparizione, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché appare singolare e disarmonico che il termine di costituzione debba ritenersi sempre ed obbligatoriamente dimezzato, essendo invece facoltativo avvalersi della riduzione del termine di comparizione. La soluzione si spiegherebbe se vi fosse un principio per cui tutti i termini debbono essere dimezzati, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo; ma così non è.

- Né sembra corretto trarre argomento dalle disposizioni dettate per il processo ordinario dagli art. 163bis, 2° comma, e 165, 1° comma, cod. proc. civ.: sia perché nel processo ordinario la riduzione del termine di comparizione deve essere appositamente richiesta dalla parte interessata, la quale così accetta consapevolmente la regolamentazione ed i limiti che ne conseguono; sia perché ivi la riduzione del termine di costituzione è espressamente disposta dalla legge (art. 165, 1° comma, cod. proc. civ.); sia perché l'eventuale tardività dell'iscrizione a ruolo non comporta l'improcedibilità della domanda, pregiudicando irrimediabilmente la posizione della parte, ma è sanabile mediante riassunzione (art. 307 cod. proc. civ.).

- In un processo in cui colui che riveste sostanzialmente la posizione di convenuto è esposto ad un provvedimento di condanna sommaria e preventiva; deve proporre le sue difese entro un termine perentorio, a pena del passaggio in giudicato della condanna; non può evitare l'esecuzione provvisoria in mancanza di prova scritta; è soggetto a pronuncia immediata di improcedibilità, nel caso di mancata o tardiva costituzione, ecc., l'introduzione in via meramente interpretativa di ulteriori restrizioni e decadenze - quali la riduzione automatica a cinque giorni del termine di costituzione, a prescindere da ogni consapevole scelta di parte - non pare compatibile con i principi per cui il giusto processo deve svolgersi "in condizioni di parità fra le parti" e deve essere "regolato dalla legge" (art. 111, 1° e 2° comma Cost.). Si aggravano infatti le asimmetrie di disciplina nell'esercizio del diritto di difesa, in danno del solo opponente ed in mancanza di espressa disposizione di legge.

-L'interpretazione qui criticata non appare giustificata neppure da esigenze di garanzia della "ragionevole durata del processo", o del diritto di difesa dell'opposto. Sulla durata del processo non incidono i termini di costituzione, bensì i termini di comparizione. Il diritto di difesa dell'opposto non risulta meno tutelato di quello spettante all'opponente, ove si consideri che il termine di quaranta giorni concesso a quest'ultimo per predisporre le sue difese e notificare l'atto di opposizione potrebbe essere ridotto fino a dieci giorni (art. 641, 20 comma, cod. proc. civ.). Questo Collegio ritiene, pertanto, che la riduzione alla metà dei termini di costituzione dell'opposto debba ritenersi operante (tutt'al più) nei soli casi in cui l'opponente effettivamente si avvalga del diritto di ridurre alla metà i termini di comparizione.  In subordine e in ogni caso, anche ammesso che si voglia confermare l'interpretazione qui criticata, il principio enunciato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la citata sentenza n. 19246 del 2010, non dovrebbe poter essere applicato ai processi svoltisi in data anteriore, allorché era consolidata una diversa interpretazione. Va tenuto presente che, mentre una legge che innovi al diritto preesistente contiene normalmente anche le norme transitorie e la disciplina dei rapporti in corso - e, se non le contiene, è comunque soggetta ai principi generali in materia (art. 10 e 11 delle preleggi, art. 25 Cost., ecc.) - una nuova regola giurisprudenziale nasce del tutto scollegata dai problemi di diritto intertemporale, pur venendo di fatto a rivestire, nella formazione del diritto vivente e concretamente applicato, una rilevanza spesso non inferiore a quella della legge. La mancata, espressa previsione e disciplina del problema si ricollega al principio generale per cui le regole di origine giurisprudenziale, non avendo forza di legge, non possono formalmente vincolare le parti o gli interpreti, quindi possono essere disattese in qualunque momento, precedente o successivo alla loro formulazione. Ma trattasi di un principio che esprime un'esigenza di garanzia e che non può essere usato contro se stesso, sì da condurre a risultati antitetici a quelli per i quali è stato formulato".

 


 
 

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