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DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

Servitù di passaggio ed usucapione

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE - Sentenza 10 marzo 2011, n. 5733
 

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17-12-2011

Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151

 

da www.filodiritto.it  

La nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio allorché sia stata proposta domanda di esatto adempimento o anche allorché sia stata domandata la risoluzione del contratto, l'annullamento o la rescissione del contratto (equiparandosi alla risoluzione lo scioglimento da parte del curatore ai sensi dell'art. 72 legge fallim.) del contratto stesso.

Rilevando un contrasto nella giurisprudenza la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

"Su tale questione è dato registrare un consapevole contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. La tesi tradizionale, secondo cui il rilievo d'ufficio della nullità è consentito solo nel caso di domanda di esatto adempimento del contratto, comportando la nullità il difetto di un elemento costitutivo del diritto azionato, è stata sottoposta a critica da Cass. Sez. III 22 marzo 2005, n. 6170, che ha ampliato le ipotesi di rilievo di ufficio della nullità alle domande di risoluzione, annullamento o rescissione del contratto, rispetto alle quali la verifica della validità del medesimo andrebbe fatta oggetto di accertamento incidentale avendo carattere pregiudiziale in senso logico- giuridico.

Cass. Sez. Lav. 14 ottobre 2005, n. 19903 ha prontamente ribadito, altrettanto consapevolmente e motivatamente, l'orientamento tradizionale, e il contrasto non è stato superato dalla giuirisprudenza successiva, nella quale è dato registrare la riproposizione sia della tesi tradizionale, più restrittiva (Cass. Sez. II 6 ottobre 2006, n. 21632; Sez. I 26 maggio 2006, n. 12627; Sez. II 17 maggio 2007, n. 11550; Sez. I 27 aprile 2011, n. 9395), sia della tesi che apre al rilievo d'ufficio della nullità anche in presenza di domande di risoluzione, annullamento o rescissione (Cass. Sez. III 12 aprile 2006, n. 8612; Sez. III 16 maggio 2006, n. 11356; Sez. III 15 settembre 2008, n. 23674; Sez. III 20 agosto 2009, n. 18540; Sez. III 7 febbraio 2011, n. 2956).


Cassazione Civile: alle SU dimezzamento dei termini di costituzione nell'opposizione a DI
27-03-2011

da www.filodiritto.it  

 

Non trova pace la questione dei termini di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Sezione Terza della Cassazione ha pronunciato ordinanza interlocutoria con la quale chiede un nuovo intervento delle Sezioni Unite, non aderendo al principio di diritto da queste elaborato con Sentenza 19246/2010.

Riportiamo i passaggi più rilevanti della pronuncia:

"il Collegio rileva che il principio enunciato è estraneo al testo letterale dell'art. 645 cod. proc. civ. e ritiene che esso non trovi supporto in esigenze di carattere sistematico. In primo luogo la norma autorizza, ma non impone, la riduzione del termine di comparizione, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché appare singolare e disarmonico che il termine di costituzione debba ritenersi sempre ed obbligatoriamente dimezzato, essendo invece facoltativo avvalersi della riduzione del termine di comparizione. La soluzione si spiegherebbe se vi fosse un principio per cui tutti i termini debbono essere dimezzati, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo; ma così non è.

- Né sembra corretto trarre argomento dalle disposizioni dettate per il processo ordinario dagli art. 163bis, 2° comma, e 165, 1° comma, cod. proc. civ.: sia perché nel processo ordinario la riduzione del termine di comparizione deve essere appositamente richiesta dalla parte interessata, la quale così accetta consapevolmente la regolamentazione ed i limiti che ne conseguono; sia perché ivi la riduzione del termine di costituzione è espressamente disposta dalla legge (art. 165, 1° comma, cod. proc. civ.); sia perché l'eventuale tardività dell'iscrizione a ruolo non comporta l'improcedibilità della domanda, pregiudicando irrimediabilmente la posizione della parte, ma è sanabile mediante riassunzione (art. 307 cod. proc. civ.).

- In un processo in cui colui che riveste sostanzialmente la posizione di convenuto è esposto ad un provvedimento di condanna sommaria e preventiva; deve proporre le sue difese entro un termine perentorio, a pena del passaggio in giudicato della condanna; non può evitare l'esecuzione provvisoria in mancanza di prova scritta; è soggetto a pronuncia immediata di improcedibilità, nel caso di mancata o tardiva costituzione, ecc., l'introduzione in via meramente interpretativa di ulteriori restrizioni e decadenze - quali la riduzione automatica a cinque giorni del termine di costituzione, a prescindere da ogni consapevole scelta di parte - non pare compatibile con i principi per cui il giusto processo deve svolgersi "in condizioni di parità fra le parti" e deve essere "regolato dalla legge" (art. 111, 1° e 2° comma Cost.). Si aggravano infatti le asimmetrie di disciplina nell'esercizio del diritto di difesa, in danno del solo opponente ed in mancanza di espressa disposizione di legge.

-L'interpretazione qui criticata non appare giustificata neppure da esigenze di garanzia della "ragionevole durata del processo", o del diritto di difesa dell'opposto. Sulla durata del processo non incidono i termini di costituzione, bensì i termini di comparizione. Il diritto di difesa dell'opposto non risulta meno tutelato di quello spettante all'opponente, ove si consideri che il termine di quaranta giorni concesso a quest'ultimo per predisporre le sue difese e notificare l'atto di opposizione potrebbe essere ridotto fino a dieci giorni (art. 641, 20 comma, cod. proc. civ.). Questo Collegio ritiene, pertanto, che la riduzione alla metà dei termini di costituzione dell'opposto debba ritenersi operante (tutt'al più) nei soli casi in cui l'opponente effettivamente si avvalga del diritto di ridurre alla metà i termini di comparizione.  In subordine e in ogni caso, anche ammesso che si voglia confermare l'interpretazione qui criticata, il principio enunciato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la citata sentenza n. 19246 del 2010, non dovrebbe poter essere applicato ai processi svoltisi in data anteriore, allorché era consolidata una diversa interpretazione. Va tenuto presente che, mentre una legge che innovi al diritto preesistente contiene normalmente anche le norme transitorie e la disciplina dei rapporti in corso - e, se non le contiene, è comunque soggetta ai principi generali in materia (art. 10 e 11 delle preleggi, art. 25 Cost., ecc.) - una nuova regola giurisprudenziale nasce del tutto scollegata dai problemi di diritto intertemporale, pur venendo di fatto a rivestire, nella formazione del diritto vivente e concretamente applicato, una rilevanza spesso non inferiore a quella della legge. La mancata, espressa previsione e disciplina del problema si ricollega al principio generale per cui le regole di origine giurisprudenziale, non avendo forza di legge, non possono formalmente vincolare le parti o gli interpreti, quindi possono essere disattese in qualunque momento, precedente o successivo alla loro formulazione. Ma trattasi di un principio che esprime un'esigenza di garanzia e che non può essere usato contro se stesso, sì da condurre a risultati antitetici a quelli per i quali è stato formulato".

 


 
 

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