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Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734
 

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27-02-2011

Cassazione Civile: non c'è addebito per moglie che lascia per litigi con suocera

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 24 febbraio 2011, 4540

 

da www.filodiritto.it 

La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello che non aveva considerato giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare la convivenza della suocera con la quale la moglie aveva frequenti litigi.

La Cassazione ha applicato nel caso di specie il proprio orientamento: "L'enunciato di questa Corte espresso nella sentenza n.1202/2006, citata dalla ricorrente, afferma che l'allontanamento dalla residenza familiare che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell'altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebitamento della separazione poichè porta all'impossibilità della coabitazione, non concreta tale violazione allorché risulti legittimato da una "giusta causa", tale dovendosi intendere la presenza di situazioni di fatto, ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui, di per sè incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (cfr. Cass., Sez. l, 28 agosto 1996, n. 7920; Cass., Sez. l, 29 ottobre 1997, n. 10648; Sez. l, 11 agosto 2000, n. 10682).

Tale giusta causa è ravvisabile anche nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi. Se insomma, la frattura è precedente all'allontanamento dalla casa coniugale, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l'addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessità di verificare ulteriormente se il comportamento dell'altro coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali".

In definitiva: "La decisione della Corte d'Appello che ha ritenuto di attribuire la separazione alla moglie per aver ella abbandonato la sua residenza ingiustificatamente, non avendo il marito compiuto atti di violenza, o di tradimento o comunque di gravità tale da impedire alla predetta di attendere i tempi della separazione giudiziale, disapplica il principio riferito. Ne consuma ulteriore contrasto laddove assume la tollerabilità della litigiosità per il solo fatto che il matrimonio durava da 15 anni ed era contrassegnato dai riferiti lamentati episodi. Il motivo deve perciò essere accolto. Restano assorbite tutte le ulteriori censure".


INFORTUNIO SUL LAVORO - CORRESPONSABILITA' DATORE DI LAVORO E COMMITTENTE

Il caso: mentre è intento ad eseguire lavori di stuccatura per un impianto di condizionamento, un lavoratore precipita a terra da un ponteggio con ruote, riportando gravissime lesioni. Il Tribunale accerta la corresponsabilità nella causazione dell'infortunio della società datoriale e dello stesso dipendente infortunato, nella rispettiva misura dell'80% e del 20%. La Corte d'appello conferma la pronuncia.

In materia di infortuni sul lavoro e di concorrenza della responsabilità del committente con quella dell'appaltatore, la Cassazione ha ricordato il proprio orientamento secondo cui "la responsabilità per violazione dell'obbligo di adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro è applicabile anche nei confronti del committente, se pur non incondizionatamente - atteso che non sussiste alcuna norma che prevede direttamente la responsabilità del committente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - ma laddove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire".

Secondo la Cassazione la Corte d'appello nel caso di specie ha correttamente applicato il suddetto principio "posto che, dopo aver rilevato che in base alla regola comune in tema di responsabilità per infortuni sul lavoro tale responsabilità incombeva sul datore di lavoro, ha evidenziato che nel caso di specie il committente non si era mai reso garante della vigilanza delle misure da adottare in concreto, né si era in alcun modo riservato alcuna ingerenza in relazione alla realizzazione dell'opera sì da essere coinvolto nella responsabilità per la sicurezza. E sul punto ha correttamente rilevato come nella fattispecie in esame le clausole del contratto di appalto evidenziassero che la responsabilità per la sicurezza incombeva solo sull'appaltatore - datore di lavoro, atteso che l'art. 4 del detto contratto disponeva che "nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate dall'appaltatore tutte le misure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro", rilevando altresì che la previsione contenuta nel suddetto contratto di appalto secondo cui l'appaltatore era tenuto ad uniformarsi "anche" alle disposizioni che avrebbero potuto essere impartite dal committente in materia di sicurezza, rappresentava per l'appaltatore un obbligo aggiuntivo e per i lavoratori una ulteriore protezione, nel senso che tale previsione contrattuale consentiva al committente di richiedere all'appaltatore misure più rigorose, e di operare degli interventi a tutela della sicurezza dei propri ambienti di lavoro, ma non privava certamente l'appaltatore dei poteri e della responsabilità (esclusiva, nella fattispecie) in materia di sicurezza, e non estendeva tale responsabilità a carico del committente".

In sostanza, "le previsioni contrattuali non contenevano alcuna deroga al principio generale della responsabilità (esclusiva) del datore di lavoro per infortuni sul lavoro, atteso che prevedevano a carico esclusivo dell'appaltatore la adozione delle misure dettate dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro; né ricorrevano i presupposti per la estensione della relativa responsabilità al committente avuto riguardo alla circostanza che la previsione contrattuale di sorveglianza da parte dello stesso sul rispetto delle norme di sicurezza e di intervento nei casi più gravi qualora l'appaltatore avesse compiuto azioni contrarie a tali misure, non consentiva di ritenere l'esistenza di una ingerenza tale, quale è ravvisabile allorché il committente si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire, da coinvolgerlo nella responsabilità per la sicurezza".

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 28 ottobre 2009, n.22818: Infortunio del lavoratore - Corresponsabilità datore di lavoro e committente - Condizioni).

da www.filodiritto.com

 


 
 

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