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Servitù di passaggio ed usucapione

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE - Sentenza 10 marzo 2011, n. 5733
 

DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

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26-03-2011

Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734

 

da www.filodiritto.it

 

La Corte di Cassazione ha elaborato numerosi principi di diritti in materia di procedimento monitorio nei confronti della s.n.c. e di fallimento della medesima , con particolare riferimento agli effetti nei confronti dei soci.

In particolare, secondo la Cassazione:

- fino a quando uno di tali due eventi (la liquidazione della quota del socio escluso di diritto, ovvero, nelle società di due soci, la liquidazione di questa non si verifica, allora, non si sono compiuti tutti gli effetti della situazione giuridica complessiva che si riconduce all'esclusione di diritto, visto che la normale loro sequenza non si è completata: la situazione stessa non può a sua volta considerarsi esaurita e la normale retroattività della revoca del fallimento la investe ponendola nel nulla, come se non fosse mai venuta a giuridica esistenza;

- il socio di società in nome collettivo composta di due soci, che sia stato dichiarato fallito, deve considerarsi non avere mai perduto la qualità di socio per effetto della  revoca del fallimento, qualora la sua quota non sia stata liquidata o la società sia rimasta in vita, così rispondendo dei debiti sociali sorti durante il periodo in cui egli è restato soggetto alla dichiarazione di fallimento poi revocata;

- spettando comunque al fallito una limitata capacità processuale, egli ha l'onere di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, verificandosi, in mancanza, anche nei suoi confronti l'effetto della definitività del monitorio stesso;

- il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, anche ciascuno di questi ha l'onere di proporvi opposizione, con la conseguenza che, in mancanza, il monitorio stessO diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l'eventuale prescrizione maturatasi in precedenza;

- per l'interruzione della prescrizione, la quale resta sospesa per tutta la durata della procedura fallimentare anche se revocata, rileva la domanda di insinuazione al passivo fallimentare e non anche il successivo eventuale provvedimento di ammissione al medesimo;

- formulata una domanda con riferimento specifico ad un ammontare determinato o in subordine ad una somma inferiore e comunque senza accessori per un credito da definirsi - in difetto di allegazione o di prova del contrario - di valuta, incorre in ultrapetizione il giudice che riconosca un importo superiore, neppure potendo si, in caso di debiti di valuta, riconoscere gli interessi  successivi alla data indicata in domanda in difetto di espressa estensione di questa.


Cassazione SU Civili: anatocismo e prescrizione contratto apertura di credito
04-12-2010

da www.filodiritto.it

La Cassazione ha formulato i seguenti principi di diritto in merito ai rapporti banca - correntista.

- Sull'illegittimità dell'anatocismo annuale ha affermato che:

"L'interpretazione data dal Giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce solo ad interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito previsto dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, ed in particolare, a clausole: con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna."

- Sulla prescrizione, secondo la Cassazione:

"Se, dopo la conclusione del contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, ii termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".

Non può, pertanto, ipotizzarsi, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel non è configurabile alcun diritto di ripetizione.

Un versamento eseguito dal cliente su un contro il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespandere la misura nell'affidamento utilizzabile nuovamente in futura dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà di indebitamento del correntista; la circostanza che, in quel momento il saldo passivo del conto sia influenzato dai interessi legittimamente fin li computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggiore indebitamento, ma nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia estratto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti, e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

 

 


 
 

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