Via XXIV Maggio n. 2 - 82100 BENEVENTO

   www.avvocatoboscarelli.it

Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

  • Studio legale Boscarelli
  • Via XXIV Maggio n. 2 BENEVENTO
  • Viale degli Atlantici, 4 BENEVENTO
  • Via Nazario Sauro, 21 Colle Sannita
 

06-04-2011

Cassazione Civile: tenuta delle scritture contabili, fallimento e risarcimento dei danni

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 4 aprile 2011, n.7606

 

da www.filodiritto.it 

La Cassazione si è occupata di una interessante questione sottoposta alla propria attenzione, relativa alla richiesta di risarcimento danni formulata dal Curatore del Fallimento, in via solidale, nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa fallita, sulla scorta della omessa o comunque irregolare tenuta dei libri sociali, che, oltre ad aver reso impossibile il controllo dell'operato dell'organo di gestione, sarebbe stata, di per sè sola, fonte diretta di danno per la società e per i creditori sociali, in quanto avrebbe determinato scelte gestorie non ponderate e provocato rilevanti aggravi fiscali.

"La Corte d'appello ha affermato il principio che in tema di risarcimento del danno compete a chi agisce l'onere di provare l'esistenza del danno, il suo ammontare ed il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto e che tale principio trova applicazione, con particolare riferimento al nesso di causalità, anche per ciò che concerne le azioni di responsabilità proposte nei confronti di amministratori e sindaci per danni causati alla società per irregolare tenuta dei libri contabili. Ha poi precisato che un'inversione dell'onere probatorio sarebbe in tal caso ammissibile solo qualora una assoluta mancanza delle scritture contabili rendesse impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità".

In sostanza, quanto sopra, secondo la Cassazione "appare del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto occasione di precisare che la totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile, è di per sè giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a nonna dell'art. 2392 codice civile, vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale".

Tuttavia, nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha correttamente rilevato, anzitutto, sulla scorta delle risultanze della CTU, "che non sussisteva una totale mancanza dei libri sociali perchè alcuni di essi (specificatamente individuati) erano stati tenuti solo a partire da un certa epoca (anni 1983-84), mentre altri erano stati tenuti solo fino al 1984 ed ha ritenuto che tale, sia pure incompleta documentazione, che aveva determinato l'inattendibilità dei bilanci e dei conto profitti e perdite, non era tuttavia tale da impedire al curatore fallimentare di fornire la prova della esistenza del nesso di causalità tra il comportamento omissivo degli amministratori ed il pregiudizio al patrimonio sociale".

La suddetta valutazione di merito, basata sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, e congruamente e logicamente motivata non è censurata dalla Corte di Cassazione.


Cassazione Lavoro: infortunio in itinere solo in luogo pubblico
30-04-2010

da www.filodiritto.com

La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di infortunio in itinere, rilevando che "un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti (Sez. Lavoro, 16 luglio 2007, n. 15777)".

Nel caso di specie la lavoratrice si era fratturata il femore scendendo dalla vettura, dinanzi alla propria abitazione.

La Corte ha pertanto confermato la sentenza di secondo grado, rigettando il ricorso, sulla base del fatto che "Se il tema era uno dei punti controversi, ragionevolmente e correttamente la Corte ha ritenuto che gravava sulla ricorrente formulare richieste istruttorie per precisare che il luogo era comunque pubblico, pur essendo all'interno del suo complesso abitativo, come si desumerebbe dal fatto che la ricorrente ha dichiarato di aver varcato l'accesso e attraversato il giardino".


 

 


 
 

Risoluzione ottimale: 1024x768 - Tutti i diritti sui contenuti sono riservati  © 2009
Studio Legale Boscarelli - Via XXIV Maggio n. 2 - 82100 BENEVENTO - Privacy Policy - Cookie Policy - P.IVA 01372350627