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Cassazione Civile: delega del creditore per l'estinzione del pagamento

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 13 gennaio 2012, n.390
 

Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

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31-01-2012

Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563

 

da www.filodiritto.it 

 

In caso di incidente sul lavoro che, nel caso di specie, ha provocato la morte del lavoratore (precipitato dall'alto della copertura di un fabbricato adibito a magazzino garage), verificatosi nel corso di un contratto di prestazione d'opera, non scatta automaticamente la responsabilità del committente.

La Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia dei giudici d'appello che avevano confermato il giudizio di responsabilità dei committenti in ordine al reato di omicidio colposo, per avere omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale del prestatore d'opera, di non avere fornito al medesimo dettagliate informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura e di non avere predisposto idonei parapetti atti ad impedire la caduta dall'alto.

Sul piano generale, la Cassazione, dopo aver ricordato che "La responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il d.lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora trasfuso sostanzialmente nel d.lgs. n. 81 del 2008, art. 26)", ha precisato che "con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, come nel caso in esame, è, pertanto vero che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo. È, però, altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori".

In particolare, "vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire (diverso, in particolare, è il caso in cui il committente dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare, da quello dei lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, come nel caso in esame); i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; nonché la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (v. in tal senso, Sezione IV, 8 aprile 2010, n. 150811)".

In sostanza, nel caso di specie, "è mancato, da parte della Corte territoriale, un approfondito e specifico esame proprio su circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta dei committenti, in relazione ai principi di diritto appena ricordati: 1) nulla è stato detto in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del prestatore d'opera, circostanza questa che, se accertata, rileverebbe in relazione al profilo di colpa concernente la "culpa in eligendo"; 2) neppure risulta se, ed eventualmente in quali termini, vi sia stata concreta ingerenza da parte dei committenti nell'esecuzione dei lavori".


Cassazione Civile: approvazione specifica delle clausole onerose

da www.filodiritto.com 

In materia di condizioni generali di contratto previste dall'articolo 1341 Codice Civile, la Cassazione ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado sull'assunto che questo "si è limitato a osservare incidentalmente che le condizioni generali di contratto erano state «approvate espressamente ex art. 1341 c.c.»".

Ricordiamo che a norma del citato articolo: 1. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 2. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Tornando alla recente pronuncia, secondo la Cassazione "per consentire la verifica della correttezza in diritto della decisione, si sarebbe dovuto spiegare con quali modalità tale approvazione in fatto era avvenuta, dato che il ricorrente aveva contestato la sussistenza dei requisiti che unicamente avrebbero potuto portare a ritenere che essa fosse stata effettuata validamente, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in materia (v., tra le più recenti, Cass. 29 febbraio 2008 n. 5733): ulteriore e separata sottoscrizione specificamente riferita alle clausole vessatorie, previa loro opportuna evidenziazione mediante o la ritrascrizione integrale, o quanto meno un'elencazione contenente il richiamo al preciso contenuto di ognuna".

La Cassazione ha così confermato il proprio rigoroso orientamento che ha recentemente fissato

- con la sentenza 5733/2008, secondo cui "il richiamo cumulativo numerico di gran parte delle condizioni generali di contratto, non tutte costituenti clausole vessatorie, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la percezione delle stesse, non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, nonostante la distinta sottoscrizione del contraente per adesione. Questo principio, già affermato più volte nel caso di sottoscrizione del contraente per adesione che riguardava in blocco tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse tutte le clausole contrattuali, senza distinzione tra clausole vessatorie e non (Cass. n. 18680/03; Cass. n. 2077/05; n. 13890/05) trova applicazione anche nel caso odierno, non sussistendo la specificità e separatezza imposte dall'art. 1341 c.c., allorchè la finalità di questa norma sia elusa mediante una tecnica redazionale non idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, in quanto insufficiente a porre in specifica e chiara evidenza le clausole oggetto di approvazione",

- con l'ordinanza 24262/2008 secondo cui: "Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d'ordine è inidonea a determinare, ai sensi dell'articolo 1341, 2 comma, Codice Civile, l'efficacia della clausola vessatoria (rectius, onerosa) di deroga all'ordinaria competenza territoriale, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti dal predisponente chiaramente e autonomamente evidenziata, e dall'aderente specificamente ed autonomamente sottoscritta".

 


 
 

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