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Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

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DIVISIONE EREDITARIA

Cass. civ. Sez. II, 28.10.2009, n. 22857

 

"In tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato nell'art. 720 cod. civ., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.". Cass. civ. Sez. II, 28-10-2009, n. 22857 (In senso conforme Cass. Civ. n. 11641 del 13.05.2010; Cass. Civ. n. 24053 del 25.09.2008, Cass. Civ. n. 3646 del 16.02.2007).


- Cassazione Civile: responsabilità solidale dei soci di snc per debiti tributari
06-07-2011

da www.filodiritto.it 

 

In materia di responsabilità dei soci di una società di persone cancellata dal registro delle imprese, la Corte di Cassazione, su ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (quest'ultimo ritenuto inammisibile per la mancata partecipazione del Ministero al giudizio di appello), ha riconosciuto la responsabilità solidale dei soci sulla base del disposto dell'articolo 2312 del Codice Civile, "il quale, in tema di cancellazione delle società in nome collettivo dal registro delle imprese, prevede, al secondo comma, che dalla cancellazione della società i creditori sociali (quali l'Agenzia delle Entrate) che non sono soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi".

Infatti, continua la Corte, "in tale previsione va ravvisata una modifica del rapporto obbligatorio dal lato passivo, per la quale, pur se la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina l'estinzione se e fino a quando permangono debiti sociali, all'obbligazione della società si aggiunge quella dei soci". Pertanto, ai creditori insoddisfatti è concessa la facoltà di scegliere se agire contro i soci o la società, non ancora estinta sulla base della disciplina applicabile al caso di specie, ovvero quella anteriore al Decreto Legislativo n. 6 del 2003, che, invece, ha collegato alla cancellazione della società (anche di persone) l'immediata estinzione della medesima.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo dei ricorrenti (soci responsabili).

 


 
 

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