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Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

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20-09-2011

Cassazione Civile: danno da illegittimo protesto

Corte di Cassazione - Sezione Civile, Sentenza 8 settembre 2011

 

da www.filodiritto.it 

In una causa relativa al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni subiti da una società per l'illegittimo protesto di titoli di credito (quattro assegni) emessi nei limiti dell'affidamento concesso dalla banca e prima che il rapporto di credito fosse risolto, la Corte ha escluso il diritto al risarcimento dei danni a favore della società ricorrente in quanto "la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo indizio in ordine alla esistenza di un pregiudizio alla reputazione .. non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno", per la quale il danneggiato è tenuto a dimostrare la gravità della lesione subita e la non futilità delle sue conseguenze, anche mediante presunzioni semplici (Cassazione 25 marco 2009, n. 7211, Sezioni unite sentenza n. 26972 del 2008).

Pertanto, diversamente da quanto affermato in passato dalla stessa Corte, la provata illegittimità del protesto e il potenziale pregiudizio derivante dall'iscrizione nel bollettino dei protesti non sono più di per sé la prova della lesione del diritto all'immagine.

Occorrerà pertanto "dimostrare che proprio il protesto (non dovuto) di quei quattro specifici assegni, in aggiunta al legittimo protesto degli altri, ha inciso negativamente in modo significativo sull'immagine e sulla reputazione della medesima società".


Cassazione Lavoro: 2 anni per agire contro il terzo che ha causato infortunio al lavoratore
28-02-2010

 

da http://www.filodiritto.com/

 

La Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui si prescrive in due anni il diritto del datore di lavoro che agisce per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata prestazione lavorativa di un proprio dipendente dovuta ad inabilità temporanea per infortunio cagionato da un terzo.

La Cassazione ha ricordato infatti che "Gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 531/87, preceduta e seguita da giurisprudenza costante). Costituiscono componente di tale danno anche i contributi dovuti dal datore di lavoro agli enti di assicurazione sociale (Cass., sez. un., n 6132/88 e Cass. n. 5373/89). Il datore di lavoro agisce dunque per il risarcimento di un danno direttamente subito per fatto illecito del terzo. Ne consegue che se, come nel caso in scrutinio, il danno sia stato prodotto "dalla circolazione di veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni" (art. 2947, comma 2, cod. civ.).

Secondo la Cassazione "Non contrasta con tale univoca conclusione il principio enunciato da Cass. n. 10827/07 che, in ordine all'azione di regresso dell'impresa designata nei confronti del responsabile ex art. 29 della legge n. 990 del 1969, ha affermato che l'obbligo di solidarietà che l'impresa designata assolve nei confronti della vittima della circolazione non deriva dal fatto illecito ma dall'imputazione ad un soggetto solidale ex lege dell'obbligo risarcitorio, con la conseguenza che tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve e che trova dunque applicazione quella ordinaria (contra, tuttavia, Cass., nn. 18446/05 e 15357/06). Nel caso del datore di lavoro, infatti, palesemente non ricorre in capo al medesimo un obbligo risarcitorio nei confronti del lavoratore ed il suo credito nei confronti dell'autore dell'illecito - benché non riconducibile alla surrogazione legale di cui all'art. 1203 cod. civ. - trova non di meno la sua genesi nello stesso fatto che ha impedito al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa e che ha dunque leso la posizione creditoria del datore di lavoro, tenuto a pagare il lavoratore ma pregiudicato nella possibilità di ricevere la prestazione corrispettiva".



 

 

 


 
 

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