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DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

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13-11-2011

Cassazione Civile: è controversa l'applicazione della prescrizione nella Legge Pinto

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 17 novembre 2011, n.21380

 

da www.filodiritto.it 

 

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, ha rimesso al Primo Presidente della Cassazione la valutazione in ordine all'opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione, sulla quale ha rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, sui rapporti tra prescrizione e decadenza dell'azione per l'equa riparazione di cui all'articolo 4 della Legge Pinto (89/2001).

In particolare il punto controverso riguarda la decorrenza del termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale (sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza).

Con sentenza 20 dicembre 2009, n.27719 la Cassazione si è schierata a favore della non decorrenza del suddetto termine prima della scadenza del termine decadenziale, mentre con sentenza 24 febbraio 2010, n.4525 la Cassazione ha assunto un orientamento opposto, stabilendo che: "la vicenda estintiva matura nel tempo e per effetto del proseguire del processo e del verificarsi dei pregiudizi per i soggetti legittimati a chiedere l'indennizzo, per cui all'attore compete ogni danno dal momento degli eventi lesivi che si susseguono a decorrere dal decimo anno anteriore alla domanda, salvo che questa sia stata proposta oltre il termine di sei mesi di cui all'ultimo inciso dell'articolo 4 della legge 89/2001".


Cassazione Civile: no alla suddivisione della casa familiare in sede di divorzio
11-01-2012

da www.filodiritto.it 

 

In un giudizio di divorzio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo che assegnava alla moglie controricorrente la "casa familiare", rigettando altresì la domanda di suddivisione della medesima in due unità abitative.

In particolare, il marito ricorrente lamentava la violazione dell'articolo 6, comma 6 della legge divorzio n. 898/1970, sostenendo che la norma prevede l'assegnazione della casa coniugale, ovvero "quella di fatto abitata dalla famiglia in modo continuativo e non di una che la famiglia non abbia mai abitato o dove abbia soggiornato solo saltuariamente". Alla predetta contestazione la Corte seguiva l'orientamento dei giudici di merito, che riconoscevano, "con motivazione congrua e non illogica", che la casa assegnata "era per l'appunto quella coniugale, quando i coniugi convivevano, ed ha continuato ad essere abitata, sostanzialmente senza soluzione di continuità dalla controricorrente insieme con il figlio", che, pur abitando per motivi di studio presso altra località, tornava sempre a casa nel fine settimana.

Più interessante, l'altra questione sottoposta all'attenzione della Corte: la violazione della già citata disposizione, dell'articolo 42 della Costituzione e dell'articolo 832 del Codice Civile per la mancata divisione dell'immobile ed assegnazione di una parte al marito e di una alla moglie.

Anche questo motivo di ricorso è stato respinto dalla Suprema Corte che ha richiamato e confermato l'impugnata sentenza nella parte in cui "chiarisce che la suddivisione in due unità abitative, trasformando l'immobile, sconvolgerebbe l'ambiente domestico in cui il giovane figlio delle parti è vissuto, senza contare la conflittualità esistente tra i ricorrente e la moglie nonché la pessima influenza della vicinanza del padre, desumibile dal provvedimento di decadenza dalla potestà, tale da costituire una sicura e continua minaccia alla serenità e salubrità dell'ambiente di vita del figlio". Al riguardo, la Corte precisa altresì che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse del figlio (ex art. 155 quater Codice Civile).

Confermando le motivazioni e la sentenza dei Giudici di merito, la Corte ha rigettato il ricorso.

 


 
 

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