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Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

Cassazione Civile: delega del creditore per l'estinzione del pagamento

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 13 gennaio 2012, n.390
 

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Tribunale Torre Annunziata: consumatori, denuncia dei vizi della cosa acquistata

Sentenza del 19 giugno 2009

 

In tema di diritti del consumatore, la domanda intesa ad ottenere l'accertamento nella cosa compravenduta della sussistenza di vizi, che determinino l'obbligo del venditore al ripristino della conformità del bene ovvero alla riduzione del prezzo, deve essere rigettata nell'ipotesi in cui la denuncia delle difformità non precisi l'epoca della scoperta delle stesse.

È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 19.06.2009.

La suddetta sentenza ha affermato il richiamato principio, sulla base di un'attenta interpretazione dell'art. 132 comma 2 del Codice del consumo, a norma del quale "il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto".

La tempestività della denuncia nel caso di specie si configura quale condizione per la valida proposizione dell'azione ex art. 130 C. d. c., in virtù della quale il consumatore, in caso di difetto di conformità del bene consegnato rispetto a quello descritto nel contratto di vendita, può richiedere "il ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (...), ovvero una riduzione adeguata del prezzo o (...) la risoluzione del contratto".

L'impossibilità di desumere - seppure sulla base di elementi presuntivi, che il consumatore avrebbe potuto offrire anche in sede di formulazione delle istanze istruttorie - l'epoca in cui si sono manifestati i pretesi vizi, cagiona la decadenza dalla proposta azione, alla quale consegue il rigetto della domanda.

A tal fine la richiamata sentenza precisa che "sarebbe stato onere dell'attrice provare la tempestività della denuncia stessa" (pag. 5, cit.); mancando tale prova non può desumersi con certezza la distanza temporale tra le denunce e la scoperta del vizio stesso (ibidem).

La richiamata pronuncia si collega idealmente a quella giurisprudenza di merito che ha contribuito a delineare i contenuti che la denuncia dovrebbe avere per rivestire piena efficacia nei confronti del venditore (o del produttore).

Oltre alla precisazione del tempo di insorgenza dei vizi la stessa dovrebbe caratterizzarsi per una esposizione chiara delle doglianze, atteso che "ai fini della contestazione dei vizi della cosa venduta, non può considerarsi valida la denuncia caratterizzata da una estrema genericità delle contestazioni, prive di qualsiasi concreto riferimento alla tipologia e alla natura delle difformità" (Trib. Monza, 20-03-2007). Un altro orientamento di merito ha puntualizzato che in tema di azione di garanzia per i vizi della cosa venduta "anche se la denuncia ex art. 1495 c.c. non richiede una forma o un contenuto particolari, essa deve pur sempre consistere in un atto (...) che sia idoneo a manifestare l'intento del primo di valersi della garanzia ed a mettere il venditore in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza" (App. Roma Sez. II, 27-10-2005). Ciò anche a tutela della parte venditrice perché "la denuncia dei vizi della cosa venduta (...) oltre allo scopo di far conoscere i vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche quello di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, anche nell'interesse del venditore ai fini della sua eventuale rivalsa verso il proprio fornitore" (Trib. Roma Sez. III, 24-01-2008).

La sentenza infine si segnala inoltre per aver ribadito in premessa il principio della competenza territoriale esclusiva del luogo di residenza o domicilio del consumatore nelle controversie tra consumatore e professionista, nel caso in cui non venga sollevata un'eccezione di incompetenza territoriale a favore di altro foro, ma di diversa sezione distaccata afferente la sede centrale del Tribunale (nella specie: il convenuto aveva eccepito la competenza funzionale della Sezione distaccata di Castellammare di Stabia del Tribunale di Torre Annunziata - foro del convenuto - rispetto al Tribunale di Torre Annunziata adito dal consumatore).

(Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Seconda Civile, G. U. Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, Sentenza 19 giugno 2009).

da http://www.filodiritto.com


 


Cassazione Civile: il risarcimento del danno deve essere integrale e personalizzato
02-06-2011

da www.filodiritto.it 

La Cassazione è tornata in maniera esauriente e chiara ad affrontare la materia delle voci di danno risarcibili, nel caso di specie per danni provocati ad un bagnante dall'investimento di un motoscafo, ribadendo che "le Sezioni Unite di questa S.C., nel procedere alla sistemazione della figura del "danno non patrimoniale" hanno chiaramente affermato che, in tema di danno alla persona, il riconoscimento del carattere "omnicomprensivo" del risarcimento del danno non patrimoniale non può andare a scapito del principio della "integralità" del risarcimento medesimo".

Il conducente del motoscafo ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia con la quale la Corte di Appello di Messina "a. ha riconosciuto il danneggiato affetto da crisi epilettiche post-traumatiche, con frequenza 4-5 volte al mese anche plurisettimanali, attribuendogli, ai fini della determinazione del danno biologico, un'invalidità permanente del 50%; b. ha liquidato in Euro 51.645,49 il danno biologico; ha liquidato il danno morale soggettivo nel 50% del biologico (Euro 25.823,84); ha attribuito anche il danno morale latu sensu, richiesto dalla vittima quale danno alla vita di relazione, stimato equitativamente in Euro 41.316,55, definito come voce di danno "che integra e completa il danno biologico e non è da considerarsi autonoma"; ha liquidato in via equitativa anche il danno patrimoniale futuro in Euro 61.974,72= e quello per spese mediche e cure passate e future in Euro 25.882,84".

In via preliminare, la Cassazione ha ricordato che "le Sezioni Unite di questa S.C., nel procedere alla sistemazione della figura del "danno non patrimoniale" hanno chiaramente affermato che, in tema di danno alla persona, il riconoscimento del carattere "omnicomprensivo" del risarcimento del danno non patrimoniale non può andare a scapito del principio della "integralità" del risarcimento medesimo. Secondo le Sezioni Unite, infatti, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre; il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 Codice Civile, identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie; il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno; è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (affermazioni contenute nel punto 4.8 di Cass. S.U. n. 26972/08)".

In sostanza, "la giurisprudenza di questa Suprema Corte, da un lato, ha ricondotto i danni risarcibili nell'ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc, hanno funzione meramente descrittiva; dall'altro lato, ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell'unica categoria "danno non patrimoniale", il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra; se, pertanto, debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel senso che il giudice, nel liquidare quanto spetta al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto (v. Cass. n. 8360/10)".

Riferendosi poi al caso di specie, la Cassazione ha confermato la pronuncia di secondo grado, in quanto "procedendo al riconoscimento del danno morale soggettivo, la Corte territoriale non ha violato le indicate disposizioni di legge e non ha dato luogo ad un'inammissibile duplicazione, avendo attribuito tale componente del danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato dall'Italia con legge n. 190/08), tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto (Cass. n. 29091/08; 5770/10)".

Ancora: "La Corte territoriale ha congruamente e correttamente riconosciuto un'ulteriore componente del danno non patrimoniale, distinta dal danno morale ed integrativa di quello quantificato a titolo di danno biologico, in considerazione che, a seguito dell'incidente e dell'insorta epilessia traumatica, il danneggiato non aveva potuto coltivare gli esercizi di atletica pesante, in cui aveva ottenuto lusinghieri risultati, non aveva potuto continuare la pratica di commercialista, né coltivare la vita di relazione e sociale, isolandosi socialmente, alterando le proprie abitudini di vita, ciò anche a causa delle crisi depressive conseguenti ai frequenti attacchi di epilessia. Ciò dimostra che vi è stato un congruo e corretto apprezzamento delle risultanze processuali e che la decisione, sul piano giuridico, è in armonia con il richiamato principio della "integralità" del risarcimento del danno alla persona, il quale, per quanto concerne il "danno biologico", comporta che tale figura - che ha avuto espresso riconoscimento normativo nel Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 138 e 139, recante il Codice delle assicurazioni private, va individuata nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", con una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale (v., in tal senso, Cass. S.U. n. 26972/08, punto 2.13)".

In definitiva, "riconoscendo, pertanto, detta componente - in considerazione dei gravi postumi permanenti incidenti negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato - la Corte territoriale ha proceduto alla corretta "personalizzazione" del risarcimento del danno biologico (Cass. n. 3906/10; 25236/09)".

 


 
 

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