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Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

Cassazione Civile: delega del creditore per l'estinzione del pagamento

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 13 gennaio 2012, n.390
 

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07-07-2011

Cassazione Civile: risarcimento per danno da prestazione medica "di routine"

Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 27 giugno 2011, n. 14109

 

da www.filodiritto.it 

 

La Terza sezione della Suprema Corte continua nella sua opera di definizione del danno non patrimoniale risarcibile.

Nella fattispecie, la Corte d'Appello di Bari aveva riconosciuto alla paziente il diritto al risarcimento del danno causato dal dentista nell'applicazione di una protesi dentaria con la tecnica dell'impiantologia.

Invano il professionista invoca la violazione dell'art. 1176 del Codice civile, sostenendo che la prestazione abbia implicato "problemi tecnici di speciale difficoltà" e che, di conseguenza, debba essere piuttosto applicabile l'articolo 2236 Codice civile, secondo cui il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

La Corte di Cassazione preliminarmente definisce l'intervento in questione come "di routine", specificando poi che a fronte di simili prestazioni "spetta al medico provare, il che non risulta essere avvenuto [...] la particolare complessità in concreto dell'evento stesso".

Infine specifica che, se è vero che la responsabilità professionale è più "leggera" quando il danno avviene nell'ambito di operazioni tecnicamente complesse, allo stesso tempo «la diligenza del medico nell'adempimento della sua prestazione professionale dev'essere valutata assumento a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. (da ultimo, Cass. 1 febbraio 2011, n. 2334)"


Cassazione Civile: risarcimento vacanza rovinata (spiaggia sporca e mare inquinato)
16-03-2010

http://www.filodiritto.com/

 


Vediamo la vicenda, risalente all'agosto del 1999, come riportata dalla Cassazione: "gli attori esponevano di avere acquistato un "pacchetto turistico" offerto da un noto tour operator presso  un'agenzia di viaggi, avente ad oggetto il trasferimento aereo e l'alloggiamento presso un club a Creta, le fotografie del quale, pubblicate sul depliant, riproducevano una bella spiaggia antistante l'albergo ed un bel mare. Invece, giunti sul posto, avevano constatato che la spiaggia era sporca ed il mare diffusamente inquinato da idrocarburi".

Il Tribunale respinge la richiesta di risarcimento dei danni che invece è accolta dalla Corte d'appello, secondo cui: "con l'offerta del pacchetto turistico in esame, la società convenuta ha assunto l'obbligo di consentire agli acquirenti la fruizione di una spiaggia attrezzata e pulita e di un mare effettivamente balneabile, caratteristiche queste diffusamente evidenziate nel depliant illustrativo, che costituisce parte integrante dell'offerta contrattuale... per contro, quel mare e quella spiaggia si sono rivelati in condizioni di inaccettabile sporcizia e disordine... né, del resto, il tour operator può invocare rispetto a tale situazione un esonero di responsabilità, non avendo essa provato che le scadenti condizioni dei luoghi rispetto a quanto pubblicizzato ed offerto derivassero da caso fortuito o forza maggiore e non piuttosto da incuria o insufficiente manutenzione degli stessi (fattori, questi, di cui il venditore del pacchetto turistico deve comunque rispondere nei confronti del cliente)".

La Corte di Cassazione ha innanzitutto rilevato che al caso di specie è applicabile la disciplina di cui al Decreto Legislativo 111/1995 e non quella di cui al Codice del consumo. In particolare, l'articolo 14 del suddetto decreto a norma del quale "in caso di mancato od inesatto inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità, salvo prova di impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile); con l'ulteriore previsione che l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è "comunque" tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

Secondo la Cassazione, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione della predetta norma, "là dove, dapprima ha ritenuto, il tour operator, quale organizzatore del viaggio, responsabile dell'inadempimento in questione nei confronti degli odierni resistenti sulla base della non corrispondenza tra quanto "promesso" (rectius: contrattualmente pattuito in relazione al livello qualitativo dell'originaria offerta di viaggio "tutto compreso", come risultante da un depliant illustrativo da ritenersi parte integrante del contratto stesso) e quanto realmente "prestato" in sede di adempimento e là dove, in seguito, ha rilevato che lo stesso tour operator non avesse adempiuto l'onere probatorio a suo carico (avente ad oggetto un'eventuale impossibilità della prestazione ad essa non addebitabile)".

In conclusione, la Cassazione statuisce che: "con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno "esattamente" adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex. art. 1176 1° comma c.c. (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile".

Ricordiamo che dal 2005 alla fattispecie in esame è applicabile l'articolo Articolo 93 (Mancato o inesatto adempimento) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 206/2005), a norma del quale "1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento é stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi é comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

Sul contratto di organizzazione di viaggio ricordiamo la recente Sentenza 8 ottobre 2009, n. 21388.- 

 


 
 

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