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Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

Servitù di passaggio ed usucapione

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE - Sentenza 10 marzo 2011, n. 5733
 

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Cassazione SU Civili: foro competente per diffamazione via TV e internet

Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 13 ottobre 2009, n.21661

 

 

da http://www.filodiritto.com/

 

Le Sezioni Unite si sono espresse sul problema dell'individuazione del giudice del luogo ove è sorta l'obbligazione risarcitoria, competente ai sensi dell'articolo 20 codice procedura civile in relazione alle domande dirette a far valere la lesione dei diritti della personalità mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa, stabilendo che "nell'ordinamento (nel quale accanto alle norme di provenienza nazionale coesistono norme provenienti da fonti normative o negoziali internazionali) appare essere contenuto un principio generale che, in caso di squilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, utilizza il foro del danneggiato o, comunque, della parte debole, come misura riequilibratrice e pertanto autorizza l'interprete, nel caso dubbio a preferire analoga soluzione".

In sostanza, secondo le sezioni unite, "con riferimento all'ipotesi oggetto del presente ricorso (lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva), ma sulla base di argomentazioni che rendono il principio estensibile alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, che la competenza in tali casi debba essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato".

Vediamo i passaggi fondamentali della parte motiva della sentenza:

- "nell'ambito delle lesioni dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti, alla concezione del danno risarcibile come danno-evento, consistente nella lesione in sé del valore costituzionalmente garantito (in tale senso Corte Cost. n. 184/1986 sul danno alla salute) si è sostituita quella di danno-conseguenza nella quale il risarcimento ha ad oggetto il pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, conseguente alla lesione (in tal senso v. anche Corte Cost. n. 233/2003). Ne deriva che, a differenza da quanto ritenuto dall'orientamento più risalente, l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente";

- "rispetto alla televisione e a internet (così come alla messa in rete delle note di agenzie giornalistiche), media che diffondono le notizie e i giudizi "a raggiera" e, sostanzialmente, in modo contestuale, non può quindi operare la presunzione di priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica nel luogo di stampa, e si pone, come si è effettivamente posta prioritariamente nell'esperienza giurisprudenziale, l'esigenza di identificare un unico luogo certo nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo. Tale luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi "svolge la sua personalità" (articolo 2 Costituzione). Pur non potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona, il pregiudizio possa verificarsi anche altrove è certo che il domicilio è il luogo principale nel quale gli effetti negativi, patrimoniali e non patrimoniali si verificano. Inoltre, nel caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguenze facoltà dell'attore di adire sia il giudice del domicilio che quello, se diverso, della residenza".

 


Tribunale Torre Annunziata: consumatori, denuncia dei vizi della cosa acquistata

In tema di diritti del consumatore, la domanda intesa ad ottenere l'accertamento nella cosa compravenduta della sussistenza di vizi, che determinino l'obbligo del venditore al ripristino della conformità del bene ovvero alla riduzione del prezzo, deve essere rigettata nell'ipotesi in cui la denuncia delle difformità non precisi l'epoca della scoperta delle stesse.

È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 19.06.2009.

La suddetta sentenza ha affermato il richiamato principio, sulla base di un'attenta interpretazione dell'art. 132 comma 2 del Codice del consumo, a norma del quale "il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto".

La tempestività della denuncia nel caso di specie si configura quale condizione per la valida proposizione dell'azione ex art. 130 C. d. c., in virtù della quale il consumatore, in caso di difetto di conformità del bene consegnato rispetto a quello descritto nel contratto di vendita, può richiedere "il ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (...), ovvero una riduzione adeguata del prezzo o (...) la risoluzione del contratto".

L'impossibilità di desumere - seppure sulla base di elementi presuntivi, che il consumatore avrebbe potuto offrire anche in sede di formulazione delle istanze istruttorie - l'epoca in cui si sono manifestati i pretesi vizi, cagiona la decadenza dalla proposta azione, alla quale consegue il rigetto della domanda.

A tal fine la richiamata sentenza precisa che "sarebbe stato onere dell'attrice provare la tempestività della denuncia stessa" (pag. 5, cit.); mancando tale prova non può desumersi con certezza la distanza temporale tra le denunce e la scoperta del vizio stesso (ibidem).

La richiamata pronuncia si collega idealmente a quella giurisprudenza di merito che ha contribuito a delineare i contenuti che la denuncia dovrebbe avere per rivestire piena efficacia nei confronti del venditore (o del produttore).

Oltre alla precisazione del tempo di insorgenza dei vizi la stessa dovrebbe caratterizzarsi per una esposizione chiara delle doglianze, atteso che "ai fini della contestazione dei vizi della cosa venduta, non può considerarsi valida la denuncia caratterizzata da una estrema genericità delle contestazioni, prive di qualsiasi concreto riferimento alla tipologia e alla natura delle difformità" (Trib. Monza, 20-03-2007). Un altro orientamento di merito ha puntualizzato che in tema di azione di garanzia per i vizi della cosa venduta "anche se la denuncia ex art. 1495 c.c. non richiede una forma o un contenuto particolari, essa deve pur sempre consistere in un atto (...) che sia idoneo a manifestare l'intento del primo di valersi della garanzia ed a mettere il venditore in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza" (App. Roma Sez. II, 27-10-2005). Ciò anche a tutela della parte venditrice perché "la denuncia dei vizi della cosa venduta (...) oltre allo scopo di far conoscere i vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche quello di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, anche nell'interesse del venditore ai fini della sua eventuale rivalsa verso il proprio fornitore" (Trib. Roma Sez. III, 24-01-2008).

La sentenza infine si segnala inoltre per aver ribadito in premessa il principio della competenza territoriale esclusiva del luogo di residenza o domicilio del consumatore nelle controversie tra consumatore e professionista, nel caso in cui non venga sollevata un'eccezione di incompetenza territoriale a favore di altro foro, ma di diversa sezione distaccata afferente la sede centrale del Tribunale (nella specie: il convenuto aveva eccepito la competenza funzionale della Sezione distaccata di Castellammare di Stabia del Tribunale di Torre Annunziata - foro del convenuto - rispetto al Tribunale di Torre Annunziata adito dal consumatore).

(Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Seconda Civile, G. U. Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, Sentenza 19 giugno 2009).

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