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DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

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15-05-2011

- Cassazione Civile: il sequestro preventivo di bene cointestato richiede motivazione analitica

Corte di Cassazione, Sentenza 11 maggio 2011, n.18527

 

da www.filodiritto.it 

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per vizio di motivazione l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame, confermava un decreto di sequestro preventivo per equivalente ex articolo 322 ter c.p.c. di un bene immobile in comunione tra l'indagato e il coniuge. La citata sentenza della Cassazione è stata emessa a seguito del ricorso presentato dal coniuge per vizio di motivazione ed illogicità dell'ordinanza, con il quale denunciava il trasferimento, in data antecedente al sequestro, della proprietà dell'immobile in un fondo patrimoniale a garanzia dei bisogni della famiglia, con contestuale trasferimento della parte di proprietà dell'indagato (50%) a favore del coniuge ricorrente.

La Cassazione, pur condividendo "il ragionamento seguito dal Tribunale laddove ha condivisibilmente ritenuto assoggettabili a sequestro preventivo, in vista della confisca per equivalente, beni cointestati con terzi estranei, ma comunque nella disponibilità dell'indagato ... in aderenza al principio secondo il quale la previsione di cui all'art. 322 ter c.p.p. consente che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondete a quello che avrebbe dovuto costituire oggetto della confisca, senza che valgano in contrario eventuali presunzioni o vincoli regolanti i rapporti interni tra creditori e debitori solidali", nel caso di specie, ha ritenuto la sentenza non adeguatamente motivata sotto "il profilo della disponibilità del bene in capo all'indagato, dato per dimostrato sulla base della sola circostanza della cointestazione in parti uguali (50%) del bene medesimo tra l'indagato ed il coniuge". Proprio la destinazione del bene al fondo patrimoniale, secondo la Cassazione, determina la necessità di motivare analiticamente la decisione in merito alla disponibilità del bene in capo all'indagato. Circostanza sulla quale il Tribunale non si era pronunciato. Al termine dell'udienza camerale, la Corte di Cassazione ha rinviato la causa al Tribunale di Roma per il riesame delle circostanze contestate, della regolarità dell'atto di cessione intervenuto tra i coniugi e della disponibilità effettiva del bene in capo all'indagato, alla luce degli elementi emersi nel corso dei giudizi.

Ricordiamo, per completezza, che con la costituzione di un fondo patrimoniale ex articolo 167 del Codice Civile, entrambi i coniugi o solo uno di essi, o terzi, possono vincolare, per atto pubblico, determinati beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Pertanto, i beni vincolati risulteranno sottratti alla piena ed effettiva disponibilità dei coniugi (oltre che dei creditori).


Cassazione Civile: Tabelle Tribunale di Milano criterio di riferimento per risarcimento danni
18-06-2011

da www.filodiritto.it 

 

Per la liquidazione del danno alla persona, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, l'applicazione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 Codice Civile, deve essere tale da garantire uniformità di giudizio, dovendosi ritenere abnorme che danni identici siano liquidati in misura diversa a seconda dell'ufficio giudiziario a cui è stata devoluta la controversia. La Corte di Cassazione ha pertanto giudicato necessario indicare ai giudici di merito, quali criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, le "Tabelle" elaborate dal Tribunale di Milano, già diffuse in tutto il territorio nazionale.

Vale la pena di ripercorrere i passaggi salienti di questa epocale pronuncia.

- "Ora, l'art. 139, comma 2, Codice delle assicurazioni, stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della personalizzazione -costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" -è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto. Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3). Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione".

- "In un sistema caratterizzato da divergenti applicazioni del concetto di equità, la Corte di cassazione è dunque chiamata ad effettuare un'opzione tra i tanti criteri concretamente adottati dalla giurisprudenza. Criteri che si pongono tutti su un piano di pari dignità concettuale e che costituiscono il frutto degli spontanei, lodevoli e spesso assai faticosi sforzi dei giudici di merito volti al perseguimento, in ambito necessariamente locale, degli stessi scopi che si intende ora realizzare sul piano nazionale.

Il criterio della media aritmetica, al quale vien fatto immediatamente di pensare e che in teoria consentirebbe di indicare come equo un valore rispetto al quale le liquidazioni previgenti presentano il minore scostamento in termini assoluti, trova molteplici e determinanti controindicazioni.

La prima è che la media sarebbe arbitrariamente effettuata tra valori con pesi ponderali assai diversi. Ignoto sostanzialmente essendo il numero delle precedenti decisioni alle quali ciascun ufficio giudiziario ha fatto riferimento per elaborare le proprie tabelle, sta il fatto che ogni ufficio ha un suo proprio organico di magistrati, che il numero dei casi decisi è profondamente diverso tra i vari tribunali, che gli ambiti territoriali dei vari circondari e distretti presentano marcatissime differenze, così come il numero degli abitanti e quello degli avvocati in ognuno di essi operanti. Sarebbe, così, privo di qualsiasi senso logico fare una media, considerando paritetica l'incidenza dei valori indicati in ciascuna tabella, fra quelle elaborate da tribunali cui siano addetti poche decine di giudici e quelle adottate presso uffici giudiziari dove operino diverse centinaia di magistrati. Difettano, del pari, indici di sicura attendibilità al fine dell'attribuzione di pesi ponderali diversificati.

La seconda controindicazione è insita nel rilievo che una media è possibile solo tra valori aritmetici e non anche tra criteri di liquidazione, spesso non omogenei.

La terza controindicazione è costituita dalla inopportunità che la Corte di legittimità contrapponga una propria scelta a quella già effettuata dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni (come, ad esempio, Napoli) che, al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, hanno posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale.

Essi costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fatti specie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.

Consta, d'altronde, che anche delle menzionate diversità l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha tenuto conto allorché, a seguito di un dibattito al quale hanno partecipato giudici ed avvocati (taluni anche fiduciari di importanti compagnie assicurative), il 25 giugno 2009 ha adottato la nuova tabella, significativamente denominata - in ossequio ai principi enunciati dalle sezioni unite del 2008, dunque considerati, in una alle conseguenze macroeconomiche delle decisioni assunte, in termini di costi e benefici sia sociali che assicurativi - non più "Tabella per la liquidazione del danno biologico", bensì "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", di recente aggiornata (il 23.3.2011) in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'I.S.T.A.T. nel periodo 1.1.2009-1.1.2011.

Sono stati contestualmente approvati i nuovi "Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale", ai quali pure occorrerà fare riferimento, anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento.

Va qui chiarito che l'avere assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ. non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati.

Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti. In tanto, dunque, la violazione della regola iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito (come accaduto nel caso di specie)".

 


 
 

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