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Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734
 

Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

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20-09-2011

Cassazione Civile: danno da illegittimo protesto

Corte di Cassazione - Sezione Civile, Sentenza 8 settembre 2011

 

da www.filodiritto.it 

In una causa relativa al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni subiti da una società per l'illegittimo protesto di titoli di credito (quattro assegni) emessi nei limiti dell'affidamento concesso dalla banca e prima che il rapporto di credito fosse risolto, la Corte ha escluso il diritto al risarcimento dei danni a favore della società ricorrente in quanto "la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo indizio in ordine alla esistenza di un pregiudizio alla reputazione .. non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno", per la quale il danneggiato è tenuto a dimostrare la gravità della lesione subita e la non futilità delle sue conseguenze, anche mediante presunzioni semplici (Cassazione 25 marco 2009, n. 7211, Sezioni unite sentenza n. 26972 del 2008).

Pertanto, diversamente da quanto affermato in passato dalla stessa Corte, la provata illegittimità del protesto e il potenziale pregiudizio derivante dall'iscrizione nel bollettino dei protesti non sono più di per sé la prova della lesione del diritto all'immagine.

Occorrerà pertanto "dimostrare che proprio il protesto (non dovuto) di quei quattro specifici assegni, in aggiunta al legittimo protesto degli altri, ha inciso negativamente in modo significativo sull'immagine e sulla reputazione della medesima società".


Principi guida su anatocismo, commissione massimo scoperto, uso piazza.

da www.filodiritto.com 

 

Il Tribunale di Brescia ha fornito delle linee guida per l'interpretazione delle condizioni economiche del contratto di conto corrente bancario, soffermandosi su questioni quali: il a dies a quo per la decorrenza della prescrizione decennale, la nullità degli interessi uso piazza, la sostituzione del tasso legale ex articolo 1284 Codice Civile, la nullità dell'anatocismo trimestrale, la non sostituibilità con quello annuale, l'invalidità delle CMS e delle valute ove non siano specificatamente determinate.

Quanto all'anatocismo, il Giudice del Tribunale ha affermato che:

"La nullità della clausola di anatocismo trimestrale comporta la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. ma non dell'intero contratto. Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le medesime. Ovviamente la problematica della nullità della clausola anatocistica, come sopra visto, non riguarda i contratti bancari stipulati dopo il 22 aprile 2000 (art. 25 d. lgs. 342/1999) in relazione ai quali è valida la clausola che prevede l'anatocismo sugli interessi debitori purché con periodicità identica a quella degli interessi creditori. Per i contratti stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, invece, l'anatocismo deve ritenersi valido se decorrente dal giorno l luglio 2000 previo adeguamento delle disposizioni alla reciprocità dell'anatocismo tra interessi debitori e creditori".

Quanto all'uso piazza, secondo il Tribunale:

"con riguardo ai contratti stipulati in data anteriore al 9 luglio 1992 si osserva che lo ius superveniens, pur non influendo sulla validità delle clausole inserite in tali negozi, tuttavia impedisce la produzione di ulteriori effetti con essi contrastanti sicché il divieto di rinvio agli usi di cui alla 1. 17.2.1992 n. 154 ancorché non comporti la sopravvenuta nullità della clausola interessi uso piazza impedisce la produzione di ulteriori effetti giuridici nel senso che dalla sua entrata in vigere potrà essere pretesa ex art. 1284 c.c. la sola applicazione del tasso legale di interesse. Ne consegue che, in ogni caso, la conclusione è unica: nullità della clausole in esame per tutti i contratti che le prevedono. La conseguenza di tale nullità è l'applicazione degli interessi legali ex art. 1284 c.c ult. comma in quanto la non debenza di alcun interesse è prevista solo dall'art. 1815 c.c. in caso dì interessi usurari".

Tra le altre questioni esaminate, ricordiamo le seguenti:

- "Per quanto attiene alla mancata contestazione degli estratti conto da parte del cliente la giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - ha stabilito, con motivazione convincente e condivisa da questo Tribunale, che essa rileva solo ai fini del riconoscimento dei movimenti ivi documentati senza comportare alcun riconoscimento in ordine alla validità dei rapporti sostanziali a fondamento delle operazioni compiute".

- "la commissione di massimo scoperto laddove il conto corrente sia collegato ad un'apertura di credito non partecipa della natura degli interessi, sicché alla stessa non può applicarsi il divieto anatocistico relativo ai soli interessi e dovrà calcolarsi solo alla chiusura definitiva del conto sempre che sia stata determinata specificamente e per iscritto. ... Laddove, invece, il conto corrente non sia abbinato ad un'apertura di credito allora la commissione deve ritenersi abbia natura di accessorio che si aggiunge agli interessi passivi e ripete dai medesimi la natura cosicché la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale della commissione deve considerarsi nulla alla luce di quanto sopra detto".

 


 
 

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